«L’argomento della valutazione degli alunni con disabilità, DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e altri BES (Bisogni Educativi Speciali) – scrive Flavio Fogarolo – è uno dei più caldi nelle nostre scuole, spesso occasione di contenzioso con le famiglie, e c’era semmai bisogno di una nuova normativa che chiarisse i punti ambigui, non di una, come quella fissata dal recente Decreto Legislativo 62/17, che aumenta pesantemente la confusione»
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Commento
Giusto per non dimenticare... Il parere del Consiglio di Stato n. 348/91 non entra nel merito di che cosa sono le prove equipollenti, ma afferma che lo "Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite". Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il titolo di studio non può essere conseguito da "chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo".
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