«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

giovedì 16 novembre 2017

Lazio. Studenti con Bisogni Educativi Speciali. Iscrizioni anno scolastico 2018/2019

Disponibile sul sito del MIUR la circolare prot. AOODGOSV n. 14659 del 13-11-2017 sulle Iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019.
Ci sarà tempo dalle 8.00 del 16 gennaio alle 20.00 del 6 febbraio 2018 per effettuare la procedura on line -  http://www.iscrizioni.istruzione.it/ - per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria, della secondaria di I e II grado.
Prendendo in considerazione le disposizioni ministeriali previste nella circolare citata si ritiene utile integrarle con alcune indicazioni che riguardano gli studenti con Bisogni educativi speciali frequentanti le scuole del Lazio:
9 - Accoglienza e inclusione
9.1 – Alunni/studenti con disabilità 
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della documentazione prevista dalla Nota dell’USR per il Lazio Prot. n. 13348 del 20.05.2014.
Pertanto, in attesa che l’USR Lazio pubblichi la Nota aggiornata sulla “Rilevazione alunni con disabilità - Organico di diritto Anno scolastico 2018/2019”,  la suddetta  domanda dovrà essere accompagnata dalla:
- CIS, Certificazione per l’integrazione scolastica,  rilasciata, per i minori di anni 18, esclusivamente dal Servizio TSMREE della ASL di residenza dell’alunno, su richiesta della famiglia.
- Diagnosi Funzionale redatta dall’équipe multidisciplinare del Servizio TSMREE della ASL di residenza
- Verbale di accertamento rilasciato dall’apposita Commissione medico – legale della ASL, integrata dall’INPS, con il riconoscimento dell’art. 3 (c. 1 o c. 3) della L. 104/92.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992.
Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2018/2019, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Alunne e alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).
9.2 – Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni e dalla Nota  dell’USR per il Lazio Prot. n. 13348 del 20.05.2014.
Pertanto la suddetta domanda dovrà essere accompagnata dalla:
- Certificazione di DSA rilasciata, su richiesta della famiglia, dal Servizio TSRMEE della ASL di residenza dell’alunno, dai Servizi di Neuropsichiatria infantile delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e Universitarie e degli IRCCS.
Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
9.3 – Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.
Nota.
Ricordo che gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, che non rientrano nei quadri certificabili ai sensi della L.104/1992 e della L. 170/2010,  non necessitano di alcuna certificazione.
Il Consiglio di classe, nell’assumere la responsabilità della personalizzazione del loro percorso formativo, garantisce il diritto allo studio e promuove il successo formativo, avendo anche riguardo a quegli elementi utili di valutazione, messi a disposizione della famiglia da specialisti pubblici e privati.
Per la normativa del Lazio si veda http://www.romacts.it/wp/normativa/

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